DefinizioneÈ autoriparatore chi svolge l'attività di autoriparazione intesa come esecuzione di interventi di sostituzione, modificazione e ripristino (meccanica, carrozzeria, elettrauto, gommista) di qualsiasi componente dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi, carrelli adibiti a trasporto su strada di persone e di cose.
Restano escluse le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.
L'impresa ha facoltà di specificare l'attività specializzata esercitata in via esclusiva e permanente, ovvero quella attività che, pur non ricoprendo l'intero complesso delle attività riconducibili alla sezione, appare comunque di pertinenza della stessa (es. riparazione motocicli, macchine agricole, caravan, carburatoristi, radiatoristi ecc.).
Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione devono presentare una denuncia di inizio attività al fine di dichiarare il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari all'esercizio dell'attività stessa.
Tali requisiti devono essere posseduti dal soggetto nominato
Responsabile Tecnico dell'impresa e sono:
1. requisiti morali;
2. requisiti di idoneità fisica all'esercizio dell'attività;
3. requisiti tecnico-professionali, almeno UNO tra i requisiti sotto elencati:
- aver esercitato l'attività come operaio qualificato per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni.
Il periodo di tre anni di anzianità può essere maturato anche nel corso di periodi pregressi, rispettando la condizione inderogabile che le imprese presso le quali sia stata prestata la collaborazione risultino effettivamente e regolarmente operanti almeno nel corso di uno degli ultimi cinque anni rispetto al momento della costituzione della nuova impresa e della relativa nuova iscrizione nel Registro; - aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materie attinenti l'attività.
I titoli di studio ritenuti validi sono i seguenti:
Laurea in Ingegneria Meccanica (adeguata alle attività di cui alle lettere a), b), e d) del punto 3 art. 1 L: 122/92); Laurea in Ingegneria Elettrica Elettronica (per le attività di cui alla lettera c) del punto 3 dell'art. 1 sopra citato).
Diploma di Istituto Tecnico Industriale relativo a: Elettronica Industriale, Elettrotecnica, Fisica industriale, Costruzioni aeronautiche, Industria metalmeccanica, Meccanica, Meccanica di precisione, Termotecnica, Indirizzo sperimentale Ambra (per elettrauto), Indirizzo sperimentale Ergon (per gommista), Operatore meccanico, Tecnico delle Industrie Meccaniche, Perito agrario (per la sezione meccanica ma limitato alla riparazione di macchine agricole); - aver frequentato con esito positivo un corso organizzato dalla Regione seguito da un anno di pratica nel settore.
Per quanto riguarda il calcolo dei periodi lavorativi (fermi restando gli altri requisiti di legge), sono da ritenersi validi non solo i rapporti di lavoro subordinato, ma anche ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci o dei familiari collaboratori.
AdempimentiI requisiti posseduti dal soggetto nominato Responsabile Tecnico devono essere dichiarati utilizzando il modulo di Denuncia di Inizio Attività presso la Camera di Commercio della Provincia in cui si svolge l'attività.
Il Responsabile Tecnico non può assumere tale incarico per conto di più aziende o per conto di sedi diverse della stessa impresa.
Contestualmente deve essere presentata la pratica di inizio attività da inoltrare al Registro Imprese (se l'impresa è non artigiana) o all'Albo Imprese Artigiane (se l'impresa è artigiana), allegando i documenti richiesti, il versamento dei diritti di segreteria e la Tassa di Concessione governativa (la data di inizio attività dovrà coincidere con la data di presentazione)
Per informazioni clicca qui:
Albo Imprese ArtigianeRegistro ImpreseModulisticaPer informazioni e modulistica consulta:
Imprese di autoriparazioneNormativa di riferimentoDPR 558/1999
L. 122/1992