Tipo di società: di capitali
Responsabilità sociLa responsabilità è limitata: per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio; è esclusa la responsabilità diretta dei soci che hanno agito in nome e per conto della società stessa.
Tuttavia, nel caso la società debba ricorrere a prestiti di terzi, quali le banche, frequentemente accade che, qualora non abbia nel proprio patrimonio beni sufficienti a garantire l'affidamento, l'erogazione del prestito venga subordinata alla firma di fideiussioni personali dei soci che diventano responsabili della restituzione del prestito, anche con il proprio patrimonio personale.
Capitale socialeÈ fissata una soglia minima di 10.000 euro.
Al momento della costituzione è necessario versare almeno il 25% dei conferimenti; il versamento può essere sostituito da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa.
Sono possibili i conferimenti di prestazione d'opera e per essi è sufficiente una perizia di stima fatta da un revisore contabile nominato dalle parti.
Rapporto socialeSecondo la Riforma del diritto societario è possibile prevedere diversi modelli di funzionamento della società. È possibile, infatti:
- concentrare tutti i poteri in capo ai soci ed attribuire ad essi anche l'amministrazione della società, in modo disgiunto o congiunto, come è nelle società di persone;
- dissociare il potere di amministrazione dalla qualità di socio e attribuire l'amministrazione ad uno o più soci soltanto, nominati con decisione della collettività dei soci;
- affidare l'amministrazione della società ad un terzo estraneo.
Sono riservate, in ogni caso, alla competenza della collettività dei soci, mediante una delibera assembleare o con la raccolta di adesioni scritte: l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, le modificazioni dell'atto costitutivo e le decisioni che comportano una sostanziale una sostanziale modificazione dell'oggetto.
Adempimenti costitutivi- costituzione attraverso predisposizione e sottoscrizione dello statuto e dell'atto costitutivo in forma di atto pubblico redatto da notaio.
- denuncia all'Ufficio Unico delle Entrate entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto sociale;
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto sociale;
- invio copia dell'atto costitutivo all'Ufficio delle Entrate entro 3 mesi dall'iscrizione dell'atto alla Camera di Commercio e presentazione della ricevuta di pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali.
VantaggiLimitazione della responsabilità al capitale sottoscritto.
Il fallimento non si estende ai soci, questi non sono chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale dei debiti della società.
SvantaggiSono previsti maggiori vincoli ed i costi di costituzione sono più elevati.
Le società di capitali devono tenere obbligatoriamente la contabilità ordinaria, questo comporta maggiori costi e maggiori sforzi organizzativi.