Le società per azioni appartengono alla categoria delle società di capitali e per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Il capitale minimo è determinato dalla legge e corrisponde a 120.000 €; le quote dei soci sono rappresentate da azioni. La sua costituzione prevede la predisposizione dello statuto e dell'atto costitutivo redatto in forma di atto pubblico da un notaio.
Data la complessità normativa e organizzativa relativa a questo tipo di società, è preferibile escluderla dalla categoria di forme giuridiche idonee alla costituzione di una nuova attività di impresa.
Un riferimento normativo è rappresentato dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile.
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