Tipo di società: di persone
Responsabilità sociSono presenti due tipologie di soci:
- i soci “accomandatari” ai quali spetta in via esclusiva l’amministrazione e la gestione della gestione della società. Essi hanno una responsabilità illimitata e solidale per l’adempimento delle obbligazioni sociali, trovandosi, pertanto, in una situazione analoga a quella dei soci di società in nome collettivo;
- i soci “accomandanti” che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita (responsabilità limitata); non hanno altri obblighi se non quello di versare il proprio apporto. Tale categoria di soci, inoltre, non partecipa all’amministrazione e alla gestione della società.
Essi non possono agire per conto della società, né svolgere attività di gestione degli affari societari: solo in forza di una procura speciale, per singoli affari, possono trattare o concludere detti affari in nome della società. Se non rispettano queste limitazioni, agendo in nome e per conto della società, senza alcuna procura, diventano automaticamente soci accomandatari. Possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori. Partecipano alla nomina e alla revoca degli amministratori, hanno diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
Capitale socialeNon è prevista una soglia minima di capitale sociale.
Rapporto socialeI soci accomandatari rivestono la duplice caratteristica di amministratori e soci illimitatamente responsabili. I soci accomandanti, che non possono essere amministratori, rispondono solo nei limiti del capitale che hanno conferito. Si configura, quindi, una sorta di “società mista”, in cui la responsabilità è limitata per una categoria di soci.
Adempimenti costitutivi- costituzione con scrittura privata autenticata o con atto pubblico redatto dal notaio;
- denuncia all’Ufficio Unico delle Entrate entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto sociale;
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha sede legale entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto sociale;
- invio copia dell’atto costitutivo all’Ufficio delle Entrate entro 3 mesi dall’iscrizione dell’atto alla Camera di Commercio.
VantaggiPossibilità di differenziare nettamente i ruoli e le responsabilità: chi apporta il capitale (socio accomandante), come finanziatore, risponde solo del capitale apportato, mentre il socio accomandatario risponde illimitatamente e solidalmente con i propri beni.
La costituzione e la tenuta della contabilità sono relativamente semplici e poco costose.
SvantaggiIl fallimento della società comporta il fallimento dei singoli soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni assunte della società.