La società cooperativa si caratterizza per lo scopo mutualistico che persegue: prestazioni a condizioni più favorevoli a favore dei soci. Non ha scopo di lucro, il fine immediato non è la divisione degli utili, ma è quello di svolgere un'attività diretta ad offrire ai soci, attraverso la loro reciproca collaborazione, beni o servizi o occasioni di lavoro, a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
Tipi di cooperativeLa Riforma delle società, ha previsto due tipi di cooperative entrambe a responsabilità limitata.
COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE
Sono quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi e si avvalgono, nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Nell'atto costitutivo deve essere espressamente indicato se la cooperativa intenda agire con terzi.
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti le condizioni di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c.:
- i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni dei servizio verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro;
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci, ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi e servizi.
COOPERATIVE DIVERSE DA QUELLE A MUTUALITÀ PREVALENTE
Appartengono al genere della cooperazione in quanto posseggono funzione sociale, perseguono scopi mutualistici e debbono possedere e mantenere i requisiti strutturali e funzionali caratteristici della cooperazione.
Tuttavia se ne differenziano principalmente per un diverso regime di ripartizione degli utili; vale, infatti, un duplice limite alla ripartizione dei dividendi:
- un limite statutario; lo statuto deve indicare la percentuale massima dei dividendi ripartibili tra i soci;
- un limite di legge; in forza del quale l'utile di bilancio può essere distribuito, nella percentuale massima fissata dallo statuto, solo se l'indebitamento non eccede un quarto del patrimonio netto della società.
In sintesi, si applica una politica dei dividendi simile a quella di una società lucrativa.
Responsabilità sociNelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Capitale socialeIl capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito.
Variazioni in aumento o diminuzione del capitale sociale non comportano la modifica dell'atto costitutivo.
La misura di partecipazione del socio è rappresentata da quote o da azioni.
Rapporto socialeI soci possono essere:
- soci "cooperatori": titolari di quote di capitale sociale, che offrono la propria attività lavorativa all'interno della cooperativa;
- soci "finanziatori": che apportano solo capitale.
Il rapporto sociale è aperto all'ingresso di nuovi soci e, nell'atto costitutivo, sono indicate le condizioni per poter assumere la qualità di socio. Nell'assemblea vale il principio "una testa, un voto".
Adempimenti costitutivi- atto pubblico redatto da un notaio (deve essere previsto un numero minimo di 9 soci);
- denuncia all'Ufficio Unico delle Entrate entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto sociale;
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto sociale;
- invio copia dell'atto costitutivo all'Ufficio delle Entrate entro 3 mesi dall'iscrizione dell'atto alla Camera di Commercio e presentazione della ricevuta di pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali,
- iscrizione nel Registro Prefettizio.
VantaggiSono previste agevolazioni fiscali, soprattutto per le cooperative a mutualità prevalente.
Il numero di soci può variare senza dover modificare lo statuto.
SvantaggiLimiti alla distribuzione degli utili, in quanto non sono superabili percentuali massime legalmente stabilite. Periodicamente le cooperative sono soggette a revisioni da parte del Ministero del Lavoro (o da un'associazione di categoria di appartenenza), per verificare la sussistenza dello scopo mutualistico.
LA PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVALa figura della piccola società cooperativa è un modello semplificato di società cooperativa.
È possibile costituire una piccola società cooperativa con un minimo do tre soci, che debbono necessariamente essere persone fisiche.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
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Tel 0444 322959 - Fax 0444 322505
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Legacoop VENETO
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