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Sospensione pubblicazione protesti
Come chiedere la sospensione In caso di protesto di assegni e cambiali, ove l'interessato abbia fondati motivi per ritenere il protesto stesso non dovuto a propria colpa o incuria, può produrre, tramite un legale, al Presidente del Tribunale ricorso ex. art. 700 c.p.c. indicando nel ricorso i motivi che giustificano la non pubblicazione del protesto nel Registro Informatico dei Protesti.
Il Giudice del Tribunale, nel caso ritenga fondata la richiesta, può ordinare alla Camera di Commercio la sospensione della pubblicazione del protesto (sia che il protesto sia già stato inserito o meno), fissando al tempo stesso l'udienza per la discussione. In caso di accoglimento del ricorso il protesto non sarà inserito nel Registro Informatico dei Protesti o se già inserito, sarà prima sospeso e poi cancellato alla fine del giudizio di merito, mentre se il Giudice non riterrà fondati i motivi addotti, il protesto sarà pubblicato.
Ultimo aggiornamento: 12/12/2011
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Protesti
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