La disciplina giuridica nazionale in materia di brevetti e marchi è oggi prevalentemente contenuta nel Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) e nel Regolamento di attuazione, emanato con D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 dal Ministro dello sviluppo economico.
I diritti di proprietà industriale derivano principalmente dalla concessione di brevetto e dalla registrazione (art. 2, comma 1).
Il brevetto e la registrazione hanno natura di accertamento costitutivo (art. 2, comma 5) e sono rilasciati, per i titoli efficaci nel territorio nazionale, dal Ministero dello sviluppo economico attraverso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
La brevettazione può avere ad oggetto:
- in venzioni (artt. 45-81 octies);
- modelli di utilità (artt. 82-86);
- nuove varietà vegetali (artt. 100-116).
Il brevetto è un titolo che conferisce al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'oggetto del brevetto, che consiste nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.
La registrazione può avere ad oggetto:
- marchi (artt. 7-28);
- disegni e modelli (artt. 31-44);
- topografie di prodotti a semiconduttori (artt. 87-97).
La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo di usare il marchio, di utilizzare il disegno o modello, di riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia nonché il diritto di sfruttamento commerciale e di vietare a terzi l’utilizzo senza il proprio consenso.
Anche i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge.
Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel D.lgs. n. 30/2005, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni e accordi internazionali, sono depositati presso l’UIBM e presso le Camere di commercio, secondo le
modalità di deposito determinate con Decreto Ministeriale (art. 147, comma 1).
La Camera di commercio, all’atto del ricevimento, rilascia l’attestazione dell’avvenuto deposito e, una volta espletate le formalità previste dalle disposizioni ministeriali, trasmette la documentazione all’UIBM.
L’UIBM verifica la ricevibilità o meno delle domande e, in caso affermativo, procede al loro esame e all’adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti.
Per normativa sui brevetti e marchi consultare il sito: www.uibm.gov.it.