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Camera di Commercio di Vicenza

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Informazioni generali sui brevetti e marchi
La disciplina giuridica nazionale in materia di brevetti e marchi è oggi prevalentemente contenuta nel Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) e nel Regolamento di attuazione, emanato con D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 dal Ministro dello sviluppo economico.

I diritti di proprietà industriale derivano principalmente dalla concessione di brevetto e dalla registrazione (art. 2, comma 1).
Il brevetto e la registrazione hanno natura di accertamento costitutivo (art. 2, comma 5) e sono rilasciati, per i titoli efficaci nel territorio nazionale, dal Ministero dello sviluppo economico attraverso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

La brevettazione può avere ad oggetto:
  •  invenzioni (artt. 45-81 octies);
  •  modelli di utilità (artt. 82-86);
  •  nuove varietà vegetali (artt. 100-116).
Il brevetto è un titolo che conferisce al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'oggetto del brevetto, che consiste nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

La registrazione può avere ad oggetto:
  •  marchi (artt. 7-28);
  •  disegni e modelli (artt. 31-44);
  •  topografie di prodotti a semiconduttori (artt. 87-97).
La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo di usare il marchio, di utilizzare il disegno o modello, di riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia nonché il diritto di sfruttamento commerciale e di vietare a terzi l’utilizzo senza il proprio consenso.

Anche i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge.

Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel D.lgs. n. 30/2005, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni e accordi internazionali, sono depositati presso l’UIBM e presso le Camere di commercio, secondo le modalità di deposito determinate con Decreto Ministeriale (art. 147, comma 1).

La Camera di commercio, all’atto del ricevimento, rilascia l’attestazione dell’avvenuto deposito e, una volta espletate le formalità previste dalle disposizioni ministeriali, trasmette la documentazione all’UIBM.

L’UIBM verifica la ricevibilità o meno delle domande e, in caso affermativo, procede al loro esame e all’adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti.

Per normativa sui brevetti e marchi consultare il sito:  www.uibm.gov.it.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2011

CONTATTI
Brevetti e Marchi
Via Montale 27 - Vicenza
[piano 4 - stanza 4.16]

per depositi (DM 25 settembre 1972)
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 9-12

tel. 0444 994.888 - 994.855
fax: 0444 994.210
e-mail: brevetti@vi.camcom.it
UIBM Ufficio Italiano Brevetti e Marchio
Via Molise 19 - 00187 Roma
[Ministero dello Sviluppo Economico
Dip. per l'impresa e l'internazionalizzazione
DG lotta contraffazione UIBM
Div. IX Servizi per l'utenza]
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Dip. per l'impresa e l'internazionalizzazione
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Div. IX Servizi per l'utenza]
tel. CALL CENTER 06 47 05 5800 informazioni deposito e segnalazione casi contraffazione
e-mail: contactcenteruibm@sviluppoeconomico.gov.it
anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it
www.uibm.gov.it
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