Il nuovo testo dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 prevede che: "la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) ove prevista da normativa statale o regionale, sia sostituita dal 31 luglio 2010 dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).
La normativa prevede che l’attività richiesta può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
Pertanto, dal 31 luglio 2010, l’attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata contestualmente alla presentazione della SCIA.
In attesa dell’aggiornamento della modulistica, si può utilizzare la DIA pubblicata alla pagina MODULISTICA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO tenendo presente che la nuova normativa ha comunque disposto che “le espressioni Segnalazione Certificata di Inizio Attività e SCIA sostituiscono rispettivamente, quelle di Dichiarazione di Inizio Attività e DIA ovunque ricorrano”.
Normativa: Legge 122/2010 di conversione del Decreto Legge n. 78/2010 (manovra economica correttiva finanziaria 2010).
La Legge 122/2010 ha introdotto, dal 31 luglio 2010, delle novità per quanto concerne l’inizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio, prevedendo (art. 4 bis della Legge n. 122/2010) la riscrittura dell’art. 19 della Legge n. 241/1990.
NUOVA NORMATIVA PER L'ATTIVITA' DI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
D.lgs 26 marzo 2010, n. 59
|
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" HA SOPPRESSO il Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio di cui alla Legge 204/1985.
L’art. 74 del Decreto prevede LA SOPPRESSIONE del Ruolo mantenendo inalterati i requisiti personali, morali e professionali (come previsti dalla Legge 204/1985) per l’esercizio dell’attività.
La verifica di tali requisiti, nel periodo transitorio cioè fino all’8 novembre 2010, continua ad essere effettuata dall'Ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio.
La nuova disciplina troverà concreta applicazione (art. 80 del Decreto) nel momento in cui il Ministero dello Sviluppo Economico emanerà, entro l’8 novembre 2010, il Decreto di attuazione, con il quale saranno disciplinate le modalità di iscrizione al Registro Imprese e al REA dei soggetti già iscritti nei ruoli ed elenchi camerali, nonché le nuove procedure di iscrizione.
FASE TRANSITORIA
Fino alla data di adozione del Decreto di attuazione, l'interessato presenterà all'Ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio di competenza una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti personali, morali e professionali, utilizzando la Modulistica scaricabile alla pagina: AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
L’Ufficio Albi e Ruoli verificherà il possesso dei requisiti indicati e iscriverà provvisoriamente nel Ruolo il soggetto richiedente.
Il successivo inizio attività dovrà essere obbligatoriamente presentato, tramite ComUnica, al Registro Imprese trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione della DIA.
Le domande di modifica e cancellazione delle posizioni esistenti continueranno ad essere presentate con le modalità precedenti e registrate per l’aggiornamento degli archivi.
In caso di dubbi si invita a contattare l' Ufficio Albi e Ruoli - tel. 0444 994.864 - 994.865 - 994.223
|
In quale Camera di Commercio presentare la DIA
La DIA deve essere presentata alla Camera di Commercio della provincia:
- di residenza o di domicilio professionale per la persona fisica
- della sede legale per la società.
Incompatibilità per l'esercizio dell'attività di Agente e Rappresentante di Commercio
Non possono esercitare l'attività di agente e rappresentante di commercio, in quanto incompatibili:
- dipendenti da persone, associazioni, enti pubblici o privati, dipendenti pubblici (esclusi i part-time fino al 50%)
- coloro che sono iscritti nel Ruolo Mediatori.
Requisiti per l'esercizio dell'attività di Agente e Rappresentante di Commercio
Per poter esercitare l'attività di agente e rappresentante di commercio la persona fisica o il legale/i rappresentante/i della società devono possedere i seguenti requisiti:
Requisiti personali (TUTTI)
- avere compiuto 18 anni
- risiedere - o aver eletto domicilio se cittadini italiani o di uno dei paesi dell'Unione Europea - in provincia di Vicenza; se società avere la sede legale in provincia di Vicenza.
Requisiti morali (TUTTI)
- non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, oppure per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni
- non essere stati dichiarati interdetti o inabilitati.
Requisiti professionali (almeno UNO)
1. avere frequentato con esito positivo uno specifico corso di formazione professionale istituito o riconosciuto dalla Regione.
In provincia di Vicenza i suddetti corsi professionali sono organizzati da:
- FONDAZIONE G. RUMOR - CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (CPV) - Via Fermi 134 [zona Pomari] - Vicenza - tel. 0444 994.700 - 994.734 - www.cpv.org
- ASCOM/CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI VICENZA - Via Faccio 38 - Vicenza - tel. 0444 964300 - www.ascom.vi.it
- CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI VICENZA - Via Zampieri 19 - Vicenza - tel. 0444 569933 - 569946 - www.confvi.it
ai quali occorre rivolgersi per informazioni su date, costi, modalità iscrizione e luogo di svolgimento dei corsi.
2. avere prestato la propria opera per
almeno due anni negli ultimi cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda come:
- titolare o legale rappresentante di un’impresa che ha svolto attività di vendita
- dipendente con qualifica di viaggiatore o piazzista
- dipendente di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite
- dipendente di una società del settore finanziario, creditizio, fiduciario
- collaboratore familiare con mansioni di organizzazione delle vendite.
Attenzione! nel caso si tratti di attività di:
- procacciatore d'affari (art. 2222 c.c.) con iscrizione al Registro Imprese
- contratto di lavoro a progetto (art. 61-69 D.lgs. 276/03)
tali attività generalmente non sono considerate abilitanti.
3. avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o il diploma di laurea in materie commerciali o giuridiche.
NOTA:
Se l’attività di agente o rappresentante di commercio è esercitata da una società, i requisiti per l'esercizio dell'attività devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della società stessa.
Il legale rappresentante di una società agente può essere dipendente della società stessa (Circ. Min. 2124/C del 22.05.1970). Le variazioni dei legali rappresentanti vanno comunicate per l'aggiornamento del Ruolo.
Tariffe
| Agenti e Rappresentanti di Commercio |
diritti di segreteria
|
| rilascio visure |
€ 3,00 |
| rilascio certificati |
€ 5,00 |
Dove
Ufficio Albi, Ruoli
Stradella del Garofolino 22 (sul retro dell'ingresso principale di Corso Fogazzaro) - 36100 Vicenza
tel: 0444 994.864 - 994.865 - 994.223
fax:
0444 994.978
e-mail: albi@vi.camcom.it
Orari di apertura al pubblico
lunedì, martedì, giovedì: 8.30-12.30 / 15-16
mercoledì, venerdì: 8.30-12.30
Normativa di riferimento - L. 3.5.1985, n. 204; DM 21.8.1985; Direttiva Consiglio CEE 18.12.86 n. 86/653/CEE, D.lgs 26 marzo 2010, n. 59
Informazioni sulla Fondazione ENASARCO