Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 (GU n. 186 del 11 agosto 2006) prevede, all'art. 4, l'abrogazione della legge 1002/56 e la liberalizzazione dell'attività di panificazione.
In fondo alla pagina puoi scaricare il testo definitivo della norma.
Dal 4 luglio 2006, perciò l'impianto di un nuovo panificio, e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a "SCIA" da presentare al Comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La Dichiarazione deve essere accompagnata da:
- Autorizzazione della competente Azienda Sanitaria Locale ASL in merito ai requisiti igienico-sanitari;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- Titolo abilitativo edilizio
- Permesso di agibilità dei locali.
La competenza sull'attività di panificazione è del Comune competente per territorio, mentre la parte sanitaria è di competenza delle ASL.
Dove
Comune competente per territorio nel quale si vuole iniziare o modificare l'attività di panificazione.