ComUnica per iscrivere, modificare, cancellare l'impresa artigiana Per le imprese artigiane la Comunicazione Unica è obbligatoria dal 24 MARZO 2010.
Da questa data l'Ufficio Artigianato della Camera di Commercio di Vicenza, via Fermi 138 [zona Pomari] non riceve più alcuna domanda/denuncia di iscrizione/modifica/cancellazione di impresa artigiana in formato cartaceo.
La novità è stata introdotta dalla LR n. 15 del 4.3.2010 (BUR Regione Veneto del 9.3.2010), che modifica significativamente la LR 31.12.1987 n. 67, "disciplina dell'artigianato".
Chi è sprovvisto di firma digitale può delegare il procuratore speciale / intermediario utilizzando il Modulo "Procura speciale e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" delle IMPRESE ARTIGIANE.
Chi si iscrive- Impresa individuale
- SNC purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo
- SAS purché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione nall’Albo. Per le SAS è necessario che ogni socio accomandatario svolga la propria prevalente attività manuale nel processo produttivo
- SRL con unico socio
- SRL Pluripersonale (
iscrizione facoltativa). Nelle SRL pluripersonali, che non sono obbligate all’iscrizione all’Albo, è necessario che la maggioranza dei soci partecipi al lavoro e che possieda la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti della società.
- Società cooperativa con soci contitolari, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo.
- Consorzi e Società consortili tra imprese artigiane, in forma cooperativa, che sono iscritti in apposita sezione separata.
Imprese ESCLUSE dall’Albo Imprese ArtigianeNON DEVONO iscriversi all'Albo Imprese Artigiane le società di capitali (SpA, SapA), anche se effettuano attività artigianale.
NON POSSONO iscriversi all'Albo Imprese Artigiane le società che svolgono attività agricole e attività di prestazioni commerciali, quelle che svolgono attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e quelle che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che non si tratti di imprese con attività artigiana prevalente nelle quali queste attività siano solamente strumentali ed accessorie all'attività artigianale principale.
Chi deve iscriversiL’impresa rivolta alla produzione dei beni o prestazioni di servizi con un numero limitato di addetti,
è obbligata ad iscriversi, all’Albo Imprese Artigiane.
Incompatibilità di iscrizioneL'iscrizione di un’impresa individuale all'Albo Imprese Artigiane è incompatibile se il titolare dell’impresa si trova in una delle seguenti condizioni:
- rapporto di lavoro subordinato (escluso part-time al di sotto del 50%)
- titolare o socio prestatore d'opera o socio partecipante di altre imprese iscritte all'Albo Imprese Artigiane
- svolgimento di un'attività professionale che richiede l'iscrizione in albi professionali o ordini (es. architetti, avvocati, medici).
Iscrizione collaboratori familiari - soci partecipantiL’imprenditore artigiano che intenda avvalersi della collaborazione di familiari deve darne comunicazione all'Ufficio Artigianato della Camera di Commercio. Possono essere iscritti in qualità di familiari coadiuvanti i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del titolare dell’impresa ai sensi dell’art. 230 bis c.c.
Iscrizione, modifica, sospensione, cancellazione AIACome attualmente modificato, l'iscrizione, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività artigiana devono essere comunicate all'Ufficio Artigianato
esclusivamente in via telematica con ComUnica.
In mancanza, si applicheranno le relative sanzioni amministrative.
Spetterà poi alla CPA, sempre in sede di controllo successivo, valutare il permanere dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora necessaria, anche dell’istruttoria richiesta al Comune.
Cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane per cessazione attivitàL’art. 9 della LR 67/1987, come attualmente modificato, prevede che la CPA disponga la cancellazione dall'Albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione, sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal Comune territorialmente competente.
La cancellazione dall'Albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.
Il successivo articolo 13, prevede inoltre l’obbligo per le CPA di comunicare alla locale Camera di Commercio, all'INPS ed agli Ispettori del lavoro le cancellazioni, le modificazioni e le iscrizioni all’Albo, entro dieci giorni dall’adozione del relativo provvedimento.