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Camera di Commercio di Vicenza

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Commercio all'ingrosso e al dettaglio (alimentare e non alimentare) svolto da impresa individuale o società [requisiti morali e professionali]
Cos'è il commercio al dettaglio
Il commerciante al dettaglio è chi professionalmente:
- acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (D.Lgs. 114/1998, art. 4, lett. b).
Per consumatore finale si intende colui che utilizza i prodotti per scopi della sua vita privata e non nell’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale.

Cos'è il commercio all'ingrosso
Il commerciante all'ingrosso è, invece, chi professionalmente:
- acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione. (D.lgs 114/1998, art. 4, lett. a)
In sostanza, la differenza tra commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio sta nei clienti ai quali questi due tipi di commercianti vendono le merci acquistate.

Requisiti necessari per il commercio all'ingrosso e al dettaglio ALIMENTARE
Per poter svolgere l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio nel settore alimentare mediante un'impresa individuale o società, il titolare o legale rappresentante/delegato deve possedere:
- UNO dei requisiti professionali (vedi sotto al paragrafo “Requisiti professionali”) e
- requisiti morali (vedi sotto al paragrafo “Requisiti morali”).

Requisiti necessari per il commercio all'ingrosso e al dettaglio NON ALIMENTARE
Per poter svolgere l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio nel settore non alimentare mediante un'impresa individuale o società, il titolare o legale rappresentante/delegato deve possedere:
- requisiti morali (vedi sotto al paragrafo “Requisiti morali”).

NOTA sui Requisiti professionali e morali
Dall’8 maggio 2010 i Requisiti morali e professionali chiesti per la vendita di prodotti alimentari sono uguali a quelli chiesti per la somministrazione di alimenti bevande.

REQUISITI PROFESSIONALI
Per poter svolgere l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio nel settore alimentare mediante un'impresa individuale o società, il titolare o legale rappresentante/delegato deve possedere UNO dei seguenti requisiti professionali:
A) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
B) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
C) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
È considerato in possesso del requisito professionale chiunque sia ancora iscritto al REC per il commercio di merci appartenenti ad uno dei gruppi merceologici relativi ai prodotti alimentari.
(L’iscrizione al REC per i prodotti alimentari è stata obbligatoria fino al 24 aprile 1998 mentre successivamente l’obbligo è venuto meno).

REQUISITI MORALI
I requisiti morali sono quelli indicati all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010:
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale (tit. VIII: Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio – capo II: Delitti contro l’industria e il commercio: art. 513-517 bis), ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale (Tit. VI: Delitti contro l’incolumità pubblica – Capo II: Delitti di comune pericolo mediante frode: art. 438-448);
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza non detentive.
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione”.


CHI deve possedere UNO dei requisiti professionali
- per le imprese individuali: l'imprenditore
- per le società: il legale rappresentante oppure un'altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all'attività commerciale (D.Lgs. 114/98, art. 5, comma 6).
La persona preposta dalla società all'attività commerciale può essere, quindi, interna o esterna alla società.
Il Ministero delle Attività Produttive in una Circolare (3467/C del 28 maggio 1999) ha scritto che la scelta del preposto all’attività di commercio al dettaglio deve risultare da apposito atto e che non è possibile nominare lo stesso preposto per più società.

Come presentare la domanda per il commercio all’ingrosso
Per l'iscrizione al Registro Imprese si utilizza la procedura telematica ComUnica per l'iscrizione al Registro Imprese, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate (attribuzione numero Partita IVA).

Informazioni sui requisiti professionali e morali per il commercio al dettaglio del settore alimentare e del settore non alimentare
Rivolgiti al Comune sul cui territorio intendi aprire l’esercizio di commercio al dettaglio.

Informazioni sui requisiti professionali e morali per il commercio all’ingrosso del settore alimentare e del settore non alimentare vedi CONTATTI


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Normativa di riferimento utile alla compilazione delle dichiarazioni/comunicazioni/segnalazioni per l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio
  • D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
  • DPR 3 giugno 1998, n. 252, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", art. 2






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Ultimo aggiornamento: 01/12/2011

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