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Informazioni generali
Normativa di riferimento - artt. 2188 e ss. Codice civile; art. 8 L. 580/93; DPR 581/95; DM 7.8.98; L. 340/00
Che cos'è Il Registro delle Imprese è un pubblico registro che, già previsto dall’art. 2188 del codice civile, ha avuto completa attuazione solo dal 19 febbraio 1996, con l’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 relativa al riordino delle Camere di Commercio e con il D.P.R. 581/95 contenente l’apposito Regolamento di attuazione. L’art. 8 della Legge 580/93 ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l’Ufficio Registro delle Imprese, che ha le seguenti caratteristiche:
Scopo del Registro delle Imprese L’obiettivo principale del Registro delle Imprese è di assicurare un sistema organico di pubblicità legale delle imprese che consenta di far conoscere a tutti l’esistenza ed i principali eventi delle imprese commerciali. Chi si deve iscrivere Sono quindi obbligati ad iscriversi tutti gli operatori economici che svolgono una delle seguenti attività:
(*) L'iscrizione è facoltativa se il volume d’affari dell'anno precedente è inferiore a 7.000 euro. Attività soggette a qualifica professionale Le imprese che intendono svolgere le seguenti attività sono soggette al riconoscimento dei requisiti ed all’ottenimento della relativa abilitazione all’attività: - attività di autoriparazione (L. 122/92), - attività di installazione impianti (L. 46/90), - attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (L. 82/94), - attività di facchinaggio (L. 57/01). All’inizio di una delle attività suindicate le imprese presentano alla Camera di Commercio all'Ufficio Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane (se rientranti nella categoria delle imprese artigiane – vedi al paragrafo “Qualifiche professionali”) una denuncia di inizio attività, allegando una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti. Entro 60 giorni la Camera di Commercio, o l’Albo delle Imprese Artigiane, verifica la sussistenza dei requisiti medesimi. Qualora si rilevi la mancanza di tali requisiti la Camera di Commercio – Ufficio Registro delle Imprese, o l’Albo delle Imprese Artigiane, dispone il divieto di prosecuzione dell’attività. Il riconoscimento dei requisiti ha validità su tutto il territorio nazionale. Dove PER LE IMPRESE ARTIGIANE: Ufficio Artigianato al piano terra dell'Ufficio staccato di Via Fermi 138 [zona Pomari] - 36100 Vicenza tel. 0444 994.900 - 0444 994.921 - 0444 994.927 fax: 0444 994.944 e-mail: artigianato@vi.camcom.it PER LE IMPRESE NON ARTIGIANE: Ufficio Qualifiche - Registro delle Imprese Stradella del Garofolino 18 (retro della sede di Corso Fogazzaro 37) 36100 Vicenza tel. 0444 994.800 fax: 0444 994.972 Come è costituito Il Registro delle Imprese è unico ed è costituito da una Sezione Ordinaria e da una Sezione Speciale. Nella Sezione Ordinaria sono obbligati ad iscriversi:
Nella Sezione Speciale sono obbligati ad iscriversi:
Tipologie di pubblicità legale dell'impresa La pubblicità legale dell’impresa, conferita dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, è riconducibile ad una triplice tipologia: 1) pubblicità costitutiva, ricorre nei casi in cui l’iscrizione di un determinato atto o fatto giuridico nel Registro delle Imprese è requisito necessario ed indispensabile per la sua esistenza (es. atto costitutivo di società di capitale); 2) pubblicità dichiarativa, ricorre nei casi in cui l’iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l’atto o il fatto del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza; in pratica trasforma la conoscibilità del fatto, resa possibile dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, in presunzione di conoscenza dello stesso da parte dei terzi (es. atto costitutivo delle società di persone); 3) pubblicità notizia ricorre nei casi in cui l’iscrizione nel Registro delle Imprese ha una funzione solo informativa, consente cioè di far conoscere a chiunque abbia interesse determinati fatti giuridici senza però connettervi alcun particolare effetto riguardo all’efficacia del fatto o dell’atto reso pubblico. REA Repertorio Economico Amministrativo Presso il Registro delle Imprese è istituito il Repertorio Economico Amministrativo (REA). Il REA contiene notizie economico/amministrative riguardanti tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese. Inoltre, devono avere una posizione REA:
Le notizie economico/amministrative contenute nelle posizioni REA, ed inserite d'ufficio o da denunciare a cura dei soggetti iscritti, riguardano dati di carattere economico-amministrativo quali, ad esempio, l'apertura e chiusura di unità locali, le modifiche e la cessazione dell’attività, l’insegna, la nomina di responsabili tecnici, l’attività prevalente, l’apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, le iscrizioni di soggetti collettivi che svolgono un’attività economica, anche se non in forma imprenditoriale e altro ancora. Dove Call Center 199 505 505 (da lunedì a venerdi 9-17 orario continuato) Sede centrale - Registro delle Imprese Stradella del Garofolino 18 (retro della sede di Corso Fogazzaro 37) 36100 Vicenza fax: 0444 994.972 Per contattare il Registro delle Imprese e-mail: telematico@vi.camcom.it Orari di apertura al pubblico lunedì, martedì, giovedì: 8.30-12.30 / 15-16 mercoledì, venerdì: 8.30-12.30
Ultimo aggiornamento: 07/06/2010
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