Nozioni generali
Per effetto della Legge n. 383 del 18/10/01 (GU n. 248 del 24.10.01), entrata in vigore il 25/10/01, è venuto meno l’obbligo di procedere alla numerazione e alla bollatura presso i notai ed il Registro delle Imprese del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle Imposte Dirette e dell’IVA.
Restano come unici adempimenti da parte del contribuente la
numerazione progressiva delle pagine e l’assolvimento, ove previsto, prima che il libro o registro venga posto in uso, dell’imposta di bollo (per i soggetti che non assolvono in modo forfettario la Tassa di CC.GG.).
Rimane pertanto l’obbligo della numerazione e bollatura per gli altri libri previsti dalla normativa civilistica e da altre norme speciali.
Competenza territoriale della Camera di Commercio di Vicenza
La Camera di Commercio di Vicenza è competente per la vidimazione dei libri sociali e contabili di:
- soggetti (imprese individuali, società, associazioni, fondazioni...) che hanno sede legale in provincia di Vicenza
- soggetti con sedi secondarie situate in provincia di Vicenza, per i libri usati esclusivamente dalla sede secondaria situata in provincia di Vicenza.
In caso di sede secondaria, per i libri sociali usati esclusivamente da questa, la vidimazione si può effettuare indifferentemente presso la Camera di Commercio della provincia della sede legale e della provincia della sede secondaria.
Soggetti obbligati
Sono obbligati alla bollatura e alla numerazione dei libri sociali, in base alla nuova normativa:
- Società di capitali
- Cooperative
- Consorzi
- Imprese obbligate alla tenuta di libri soggetti a normative speciali.
Libri Obbligatori
A) LIBRI OBBLIGATORI PER LE SPA E LORO DENOMINAZIONI OBBLIGATORIE (ex art. 2421 C.C.):
- Libro dei soci
- Libro delle obbligazioni
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
- Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies
B) LIBRI OBBLIGATORI PER LE SRL E LORO DENOMINAZIONI OBBLIGATORIE (ex art. 2478 C.C.):
- Libro dei soci
- Libro delle decisioni dei soci
- Libro delle decisioni degli amministratori
- Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477.
Le denominazioni dei Libri sociali obbligatori indicate negli artt. 2421 e 2478 sono vincolanti e non possono essere vidimati libri che contengano diverse denominazioni, anche se sinonimi.
C)
REGISTRO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE (art. 10 comma 7 L. 23/7/2009)
Dal
15 agosto 2009 il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (registro nel quale vengono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) sono vidimati dalla Camera di Commercio.
Tariffe per la vidimazione del Registro delle società cooperative
€ 25,00 diritti di segreteria + 1 marca da bollo di € 14,62 ogni 100 facciate o frazione di 100 (da applicare sull'ultima pagina del registro).
D) LIBRI E REGISTRI SOGGETTI A LEGGI SPECIALI
NOTA BENE In considerazione della competenza generale attribuita al Registro delle Imprese in materia di bollatura di libri e registri, l’ufficio procede alla bollatura dei libri e registri previsti dalla normativa vigente, relativi ai seguenti soggetti:
- Soggetti iscritti o annotati al Registro delle Imprese
- Soggetti iscritti al REA
- Imprese Individuali non ancora iscritte o annotate al Registro delle Imprese, purché in possesso di Partita IVA
- Società di Persone non ancora iscritte al Registro delle Imprese, purché in possesso di Codice Fiscale/Partita IVA e su presentazione di copia dell’atto costitutivo
- Società di capitali e cooperative non ancora iscritte al Registro delle Imprese, purché in possesso di Codice Fiscale/Partita IVA su presentazione di attestazione notarile
- Altri soggetti non iscrivibili.
Altri libri che NON VENGONO BOLLATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO
- I libri dei lavoratori dipendenti devono essere bollati presso l’INPS o l’INAIL.
- I libri obbligatori prescritti dalla normativa di Pubblica Sicurezza devono essere bollati presso la Questura
- I registri previsti dalle leggi sull’imposta di fabbricazione vanno bollati presso l’UTIF (Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione). Le competenze UTIF sono ora dell'Agenzia delle Dogane. Per i riferimenti sull'Agenzia delle Dogane di Vicenza, clicca qui.
Predisposizione libri
- Per tutti i libri che possono essere vidimati in Camera di Commercio, non è prevista una numerazione progressiva, quindi ciascuno di essi ha una propria autonoma numerazione
- I libri a modulo continuo devono riportare un'intestazione (impresa, ragione o denominazione; sede legale/sede attività per le imprese individuali; codice fiscale; nome del libro) ed essere numerati in ogni foglio
- I libri a fogli mobili devono riportare un'intestazione ed essere numerati in ogni foglio, come i libri a modulo continuo. In questo caso si deve barrare il retro della pagina, se non è utilizzato e numerato, e applicare le marche da bollo sempre sull'ultima pagina numerata ed intestata
- Nei libri rilegati l'intestazione deve essere riportata solo sulla copertina e sull'ultima pagina numerata del libro. Si deve barrare il retro della pagina, se non è utilizzato e numerato, e applicare le marche da bollo sempre sull'ultima pagina numerata ed intestata
- Nei libri sociali e nei libri contabili le marche da bollo devono essere applicate sull'ultima pagina del libro da bollare.
Documentazione da presentare
A) presentare alla Camera di Commercio i registri da vidimare, con le marche da bollo applicate sull'ultima pagina (come precisato al paragrafo precedente). I singoli casi di esenzione sono trattati dettagliatamente nel paragrafo seguente.
Allegare:
- l’attestazione del pagamento dei diritti di segreteria
- la fotocopia del modulo F24 utilizzato per il pagamento della tassa di concessione governativa (codice tributo 7085).
B) sull'ultima pagina del libro o registro: incollare l'attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa (se in originale) oppure incollare le marche di tassa di concessione governativa. Si tenga conto che in alcuni casi non si deve pagare la tassa di concessione governativa. I singoli casi di esenzione sono trattati dettagliatamente nel paragrafo seguente.
Tempi
Per esigenze strettamente organizzative, i libri o registri vidimati verranno consegnati non prima di
15 giorni lavorativi dalla data di presentazione.
Tariffe
In tutti i casi di vidimazione, si devono pagare per ogni libro o registro
€ 25,00 per diritti di segreteria sul c.c.p. 213363 intestato alla Camera di Commercio di Vicenza causale
vidimazione libri sociali.
È possibile il pagamento cumulativo se lo stesso soggetto chiede contestualmente la vidimazione di più registri.
Tassa di Concessione Governativa CC.GG.
Per la vidimazione dei libri sociali si deve pagare una tassa di concessione governativa, il cui importo varia secondo il tipo di impresa:
- Società Cooperative, Consorzi (escluse le cooperative sociali e le cooperative appartenenti alla categoria delle "Onlus" di cui al D.Lgs. 4.12.1997 n. 460):
€ 67,00 ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine (art. 23 DM 28.12.1995)
Modalità di pagamento:
1) c/c postale n. 6007 intestato a Ufficio del Registro Concessioni Governative di Roma
2) a mezzo marche - Cooperative edilizie:
€ 16,75 per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine (art. 147, lett. F del TU n. 1165/38) - Società di capitali soggette ad IVA con capitale o fondo di dotazione pari od inferiore al 1° gennaio di ogni anno a € 516.456,90, € 309,87 "ANNUALMENTE"
- Società di capitali soggette ad IVA con capitale o fondo di dotazione superiore al 1° gennaio di ogni anno a € 516.456,90, € 516,46 "ANNUALMENTE"
Modalità di pagamento:
1) per le società esistenti al 1° gennaio dell’anno di riferimento: DELEGA BANCARIA Mod. F24 (Codice Tributo 7085)
2) per le società di nuova costituzione: c.c.p. n. 6007 intestato a Ufficio del Registro Concessioni Governative di Roma.
Per le società di cui al punto 1), il pagamento deve essere effettuato entro il termine di versamento dell’Imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente; per le società di cui al punto 2), il versamento deve essere eseguito prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell’attestazione del versamento.
Determinazione della Tassa di CC.GG. in caso di trasformazione:
Al fine di determinare la tassa di CC.GG. in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa, si prende come riferimento la data del 1° gennaio. Pertanto, in caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali avvenuta successivamente al 1° gennaio, il regime di applicazione della tassa forfettaria annuale (
€ 309,87 o € 516,46) sarà operante a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto effetto la trasformazione.
Imposta di Bollo
Per la vidimazione dei libri sociali:
Società di capitali, Scpa, Scarl, Consorzi, Società cooperative (escluse le cooperative edilizie, le cooperative sociali e le cooperative appartenenti alla categoria delle Onlus):
una marca da bollo ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine;
(per pagina si intende una facciata, qualunque sia il numero di linee, e per quelle formate mediante l'impiego di tabulati meccanografici, ogni facciata utilizzabile).
Esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa
Le associazioni, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali definite ONLUS e quanto compreso nel D.lgs. 460/97, iscrivibili al REA, sono agevolate fiscalmente, ai fini della vidimazione, se dimostrano l'esenzione in base alle vigenti normative.
Deve essere indicata la natura dell’esenzione o la norma di riferimento.
Riportiamo qui sotto, a titolo
indicativo, alcuni casi di esenzione previsti dalla normativa:
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ONLUS
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devono essere iscritte all'anagrafe delle ONLUS tenuta dal Ministero delle Finanze
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esenti da bollo e da tasse di concessione governativa
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Organismi di volontariato
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devono allegare autocertificazione di iscrizione nei registri istituiti dalle regioni
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esenti da bollo e da tasse di concessione governativa
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Cooperative edilizie e loro consorzi
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la denominazione deve contenere "cooperativa edilizia" e devono essere iscritte nel "Registro prefettizio della cooperazione"
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esenti da bollo la tassa di concessione governativa è ridotta di 3/4 (pagano 16,75 euro ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine)
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Dove
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Vicenza, Via Montale 27 - Sportelli operativi per il pubblico - [piano terra - sportello 1] - tel. 0444 994.225
Orari di apertura al pubblico
lunedì, martedì, giovedì: 8.30-12.30 / 15-16
mercoledì, venerdì: 8.30-12.30
-
Arzignano, Corso Mazzini 83 - tel. 0444 450483
dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì: 15-16
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Bassano del Grappa, Largo Parolini 5 - tel. 0424 220443
dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì: 15-16
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Schio, via Lago di Lugano 17 - zona Campo Romano - tel. 0445 576502
martedì e giovedì: 8.30-12.30 e 15-16
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Valdagno, via San Lorenzo 2 [Palazzo ex Pretura] - tel. 0445 403080
lunedì: 8.30-12.30 e 15-16, mercoledì 8.30-12.30
Dove
Sportelli operativi per il pubblico
[piano terra - sportello 1]
Via Montale 27 - Vicenza
tel. 0444 994.225
fax: 0444 994.248
e-mail:
telematico@vi.camcom.it
Orari di apertura al pubblico
lunedì, martedì, giovedì: 8.30-12.30 / 15-16
mercoledì, venerdì: 8.30-12.30