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Camera di Commercio di Vicenza

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Deposito Bilancio d'Esercizio (o situazione patrimoniale)
Manuale operativo per DEPOSITO BILANCI 2011 al Registro Imprese

Che cos'è il bilancio d'esercizio
Il bilancio d’esercizio è il documento con cui si rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’esercizio ed il risultato economico dell’esercizio (Stato Patrimoniale + Conto Economico).

Soggetti obbligati al deposito del bilancio
Sono obbligati al deposito del bilancio d'esercizio gli amministratori (e in alcuni casi i liquidatori o i sindaci) di:
  • Società per azioni (SpA)
  • Società in accomandita per azioni (Sapa)
  • Società a responsabilità limitata (Srl)
  • Società cooperative
  • Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE)
  • Società Consortili
  • Enti lirici (art. 16 D.Lgs. 367/96)

Le società estere con sede secondaria in Italia sono obbligate, ai sensi dell’art. 2506 del codice civile e dell’art. 41 del D.Lgs. n. 87/92, alla pubblicazione del bilancio d’esercizio della società ed eventualmente del bilancio consolidato.
Il bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato e le relative note illustrative dovranno essere tradotti in lingua italiana e la conformità al testo originale dovrà essere attestata dal rappresentante della sede secondaria mediante apposita dichiarazione scritta.

Termini per il deposito del bilancio
  • Società di capitali, società cooperative: entro 30 giorni dalla data del verbale di assemblea di approvazione del bilancio
  • Consorzi con attività esterna: entro 2 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale (28 o 29 febbraio) devono presentare la situazione patrimoniale (non presentano il bilancio)
  • Società estere con sede in Italia: sono obbligate alla pubblicazione in Italia del bilancio d'esercizio della società entro 45 giorni dalla loro approvazione e, se esiste, del bilancio consolidato corredato dalle note illustrative (nota integrativa e relazione sulla gestione)
  • GEIE: entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio
  • Bilancio consolidato (per i soggetti obbligati): contestualmente al bilancio d’esercizio.

Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, la presentazione del bilancio è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 DPR 558/99).

Documentazione da presentare
Si deve presentare la seguente documentazione:
  • modulo B inviato telematicamente contenente la firma digitale
  • copia del bilancio composta da: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa
  • Verbale di assemblea ordinaria che approva il bilancio
  • Relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2428 del codice civile e 2435 bis del codice civile (escluso il caso di deposito del bilancio abbreviato)
  • Relazione del Collegio Sindacale, ove sussista l’organo
  • relazione di certificazione del bilancio (per le società quotate in Borsa).

Le società che abbiano conseguito un utile di esercizio sono obbligate ad indicare la destinazione dello stesso. Se vi sia stata ripartizione dell’utile di esercizio fra i soci, si dovrà preventivamente registrare il verbale di assemblea ordinaria che approva la relativa destinazione presso l’Ufficio del Registro - Atti Privati.
I consorzi presentano solamente la situazione patrimoniale in bollo firmata dal legale rappresentante.
Tutta la documentazione deve essere trasmessa per via telematica firmato digitalmente.
Non è possibile allegare un verbale con degli omissis, se non inserendo nelle note della distinta o in file a parte una dichiarazione dei legali rappresentanti da cui risulta che le parti omesse non inficiano o contraddicono quanto disposto nella parte relativa all'approvazione del bilancio.
L’importo dei diritti di segreteria e dei bolli viene dedotto automaticamente da un conto prepagato.

Avvertenza : in caso di invio a rettifica di una pratica errata, scrivere la seguente frase nel riquadro Note finali "Pratica a rettifica della pratica n... Prot... inviata il ..."

DEPOSITO BILANCI formato XBRL
La legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha previsto l’adozione per le imprese italiane di un nuovo formato elettronico per i bilanci da depositare al Registro Imprese che permetta la elaborabilità dei dati.
Il linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language) è un nuovo standard elettronico sviluppato a livello mondiale e adottato da importanti istituzioni (www.xbrl.org).
Tutti gli atti da depositare al Registro Imprese dal 15 gennaio 2009 devono essere predisposti in formato PDF/A.

Il decreto non si applica a:
1) società quotate in mercati regolamentati
2) società non quotate che redigono i bilanci in base ai principi IAS/IFRS
3) società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione
4) società controllate e società incluse nel bilancio consolidato

NB: Il nuovo formato XBRL riguarda solo il file Prospetto Contabile della pratica B (tabelle del conto economico e stato patrimoniale).


NUOVI UTENTI TELEMACO
E' disponibile un programma/software gratuito per la creazione dei file XBRL.


Tariffe
Tabella A - Diritti di segreteria Registro Imprese (gen 2010)



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Normativa di riferimento

Codice Civile: art. 2435 e seg., 2493 e 2626

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Ultimo aggiornamento: 30/11/2011

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