Cos'è la mediazione
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La mediazione è una forma di risoluzione alternativa per controversie di natura economica, civili e commerciali, relative a diritti disponibili.
Vantaggi della mediazione
ECONOMICA: rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e predeterminati (v. Tariffe in fondo a questa pagina).
RAPIDA: sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e il procedimento deve concludersi entro quattro mesi dal deposito della domanda.
SEMPLICE: il procedimento si svolge senza alcuna formalità, e le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia.
RISERVATA: tutti coloro che intervengono nell’ambito del procedimento si impegnano a non divulgare le informazioni relative al caso trattato.
Tipi di mediazione (D.lgs. n. 28/2010)
-
obbligatoria, quando la legge prevede l'obbligo del tentativo di mediazione prima di ricorrere al giudice.
Dal 21 marzo 2011 il tentativo di mediazione è OBBLIGATORIO nei casi di una controversia in materia di:
- diritti reali (proprietà, abitazione, servitù di passaggio, usufrutto, distanze nelle costruzioni...)
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione, comodato e affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo di stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi
- contratti bancari e finanziari.
Dal 20 marzo 2012 il tentativo di mediazione è OBBLIGATORIO anche nei casi di una controversia in materia di:
- condominio
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. |
- in virtù di un'
apposita clausola contrattuale o statutaria
- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
- volontaria, su iniziativa di parte.
Il procedimento di mediazione
La Camera di Commercio di Vicenza (
iscritta al n. 29 del Registro Nazionale degli Organismi di mediazione) è autorizzata a gestire i tentativi di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010.
Il procedimento di mediazione è disciplinato dal
Regolamento approvato dal Consiglio.
Il procedimento di mediazione ha inizio con la presentazione della
Domanda di mediazione da presentare alla Segreteria dell'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Vicenza.
I soggetti, fra cui esiste una controversia, possono anche presentare una
Domanda congiunta di mediazione
La Segreteria trasmette la domanda di mediazione alla controparte per ottenere la
Adesione alla domanda di mediazione e il responsabile fissa il primo incontro tra le parti e designa il mediatore il quale tenterà di raggiungere la composizione della controversia.
Dal momento della comunicazione alla controparte, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione, gli stessi effetti della domanda giudiziale.
I moduli indicati sopra sono scaricabili alla pagina:
Modulistica > Mediazione > Organismo di mediazione
ACCORDO RAGGIUNTO
Qualora la mediazione porti ad un accordo amichevole, il mediatore redige un "Verbale di accordo" contenente il testo dell’accordo, sottoscritto anche dalle parti. Su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale da parte del Presidente del Tribunale dove ha sede l'Organismo di mediazione il "Verbale di accordo" può essere omologato e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
ACCORDO NON RAGGIUNTO (
Proposta conciliativa)
Se non viene raggiunto un accordo, il mediatore, se le parti ne fanno concorde richiesta e ne sussistono le condizioni, formula una "Proposta conciliativa" e la comunica per iscritto alle parti; queste, entro sette giorni, fanno pervenire al mediatore la propria accettazione o il proprio rifiuto. In caso di mancata risposta entro il termine, la proposta si intende rifiutata.
Adesione alla Proposta conciliativa
Se le parti aderiscono alla "Proposta conciliativa", il mediatore redige un conforme verbale, che, come nell’ipotesi precedente, può essere omologato, con gli effetti sopra descritti.
Non adesione alla Proposta conciliativa
Se le parti non accettano la "Proposta conciliativa", il mediatore redige un Verbale in cui riporta le posizioni assunte da ciascuna parte rispetto alla proposta formulata; nel provvedimento che definisce l’eventuale giudizio successivo, il giudice potrà tenere conto di tali posizioni nel disporre in ordine alle spese.
In tutti i casi in cui la conciliazione non riesce (compresa l’ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti all’incontro), il mediatore redige comunque un Verbale; dalla mancata partecipazione alla mediazione, infatti, il giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio successivo.
Termini di conclusione del procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione si conclude entro 4 mesi dalla data di deposito della domanda.
Modulistica
I moduli indicati sopra sono scaricabili alla pagina:
Modulistica > Mediazione > Organismo di mediazione
Costi della mediazione
Vedi "Tariffe" (scaricabile in fondo a questa pagina).
Per le "Modalità di pagamento delle Tariffe" consulta il documento (scaricabile in fondo a questa pagina).
L'art. 20 del D.lgs. n. 28/2010 [...
prevede il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura e con le modalità ivi descritte, a beneficio delle parti che corrispondono le indennità dovute agli organismi abilitati a svolgere il procedimento di mediazione.
Il Verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente].
A seguito della Circolare 20 dicembre 2011 del Ministero di Giustizia, le "spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione" costituiscono due voci autonome che, unitamente considerate, formano l'indennità complessiva; oltre all'importo di € 40,00 dovuto per l'avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell'art. 16 c. 3 e segg del D. M. 180/2010, come modificati dall'art 5 del D.M. 145/2011; oltre alla suddetta indennità complessiva dovranno essere corrisposte le spese vive, purchè documentate dall'organismo di mediazione".
L'interpretazione data alla Circolare sarà applicata dall'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Vicenza alle procedure che verranno depositate a partire dal 23 dicembre 2011.
Link utili
Ministero della Giustizia - Elenco degli enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori
ISDACI Istituto per lo Studio e la Diffusione dell'Arbitrato e del diritto Commerciale Internazionale
_____________________
Normativa di riferimento
Regolamento di mediazione della Camera di Commercio di Vicenza (approvato dalla Giunta con delibera n. 180 dell'8.11.2011): vai in fondo alla pagina per scaricarlo.
D.lgs n. 28/2010 "Attuazione dell'articolo della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ovvero la nuova disciplina per la mediazione per le controversie civili e commerciali"
DM n. 180/2010 "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"