Vai ai contenuti

Camera di Commercio di Vicenza

link al sito della Borsa Immobiliare di Vicenza
SCIA: nuove modalità per avviare un'attività d'impresa soggetta a verifica dei requisiti
Legge 122 del 30/7/2010, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

SCIA La Legge 122/2010 ha introdotto dal 31 luglio 2010 la “SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività” (in sostituzione della “DIA Dichiarazione Inizio Attività), per iniziare una'attività d'impresa soggetta al possesso di requisiti professionali, morali e personali richiesti dalla normativa per le attività regolamentate (nuovo testo art. 19 L. 241/90) da autocertificare con una preventiva ed unica comunicazione.

La SCIA va presentata alla Pubblica Amministrazione competente per l’attività che si intende iniziare (ad es. il Comune per il commercio al minuto, la Provincia per le agenzie di viaggio…) e può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

Qualifiche professionali di competenza della Camera di Commercio
Per alcune attività di competenza della Camera di Commercio, l’entrata in vigore della SCIA - NON MODIFICA - i precedenti adempimenti.

Attività che potevano essere iniziate con DIA
- installazione di impianti
- imprese di autoriparazione
- imprese di pulizia
- imprese di facchinaggio
- commercio all’ingrosso
- agente di commercio
- mediatore immobiliare/ merceologico / marittimo
- spedizioniere

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" HA SOPPRESSO il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio (L. 204/1985) e il Ruolo agenti d'affari in mediazione (mediatori) (L. 39/1989).


Agenti e Rappresentanti di commercio
SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ per Agenti e Rappresentanti di commercio

Agenti d'affari in mediazione (Mediatori)
SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ per Agenti d'affari in mediazione (Mediatori)

Ruolo Interprovinciale dei Mediatori marittini
SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ per Mediatori marittimi
Competenza: Camera di Commercio di Venezia, Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi


Si attende una circolare ministeriale che definisca esattamente le procedure, nel frattempo si consiglia di contattare gli Uffici (vedi CONTATTI) per conoscere le nuove modalità.



_____________________
Questa pagina informativa è pubblicata per dare attuazione alla seguente disposizione:

  • art. 49 comma 4-bis del D.L. 78/2010 stabilisce che:

  • "1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

    2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

    3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

    4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

    5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.

    6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Ultimo aggiornamento: 23/12/2011

CONTATTI
Registro Imprese - qualifiche professionali
Via Montale 27 - Vicenza
[PER LE IMPRESE NON ARTIGIANE
ref. Wilma Finello]
[piano 2 - stanza 2.07]

lunedì: 9 - 12.45
martedì: 9 - 12.45 / 14.45 - 16
mercoledì: 9 - 12.45
giovedì: 9 - 12.45 / 14.45 - 16
venerdì: 9 - 12.45

tel. 0444 994.800
fax: 0444 994.972
e-mail: wilma.finello@vi.camcom.it - telematico@vi.camcom.it
Albo Imprese Artigiane - qualifiche installaz, autoriparaz, pulizia, facchinaggio
Via Montale 27 - Vicenza
[PER LE IMPRESE ARTIGIANE
ref. Ruggero Zaltron]
[piano 2 - stanza 2.03]
lunedì: 9 - 12.45
martedì: 9 - 12.45 / 14.45 - 16
mercoledì: 9 - 12.45
giovedì: 9 - 12.45 / 14.45 - 16
venerdì: 9 - 12.45

tel. 0444 994.900 - 994.921 - 994.927
fax: 0444 994.944
e-mail: ruggero.zaltron@vi.camcom.it
Sitengine - Telemar Sede: Via Montale 27 - 36100 Vicenza - P. IVA 00521440248 - Cod. Fisc. 80000330243
Per inviare agli Uffici della Camera una e-mail vai alla pagina Sedi, orari, telefoni
Per inviare alla Camera una e-mail con "valore legale di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno" scrivi alla PEC: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it
torna all inzio della paginaTorna su
Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!